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Giurisprudenza italiana

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Cass. civ. Sez. I, 28/06/2007, n. 14918

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., dom.to elett.te in Roma via Germanico 162 presso l'avv. DENGELIS Isabella con l'avv. CASOLI Giorgio del Foro di Perugia che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica;

- intimato -

Per la cassazione della sentenza n. 1717 cron. in data 20.4.2004 della Corte di Appello di Perugina;

Udita la relazione del relatore cons. Dott. MACIOCE L., nella udienza del 20.3.2007;

Udito l'Avv. DENGELIS Isabella;

Udite le conclusioni del P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CARESTIA Antonietta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

A.A. chiese al Tribunale di Perugia il riconoscimento del suo status di apolide, negatogli dal Ministero dell'Interno, ma il Tribunale con sentenza 14.7.2003 respinse la domanda. Adita dall'interessato, la Corte di Perugia, con sentenza 20.04.2004, rigettò il reclamo, affermando:

che il ricorrente A. poneva a sostegno della sua domanda l'essere egli da un ventennio dimorante e radicato in Italia, l'essergli venuta meno ogni condizione di protezione o legittimazione in patria (l'IRAN), il non aver acquisito la cittadinanza italiana;

che lo stesso censurava la decisione del primo giudice che aveva ritenuta necessaria la prova della cessazione della pregressa cittadinanza iraniana; che alla stregua della previsione di cui all'art. 1 della Conv. di New York 28 settembre 1954, ratificata dallaL. n. 306 del 1962, e di fondamentali esigenze di ragionevolezza, la prova della perdita della cittadinanza ben poteva limitarsi alla prova della perdita di quella dello Stato di originaria appartenenza dell'interessato e ben poteva desumersi, anche se non da atti formali, da atti incompatibili con la permanenza di alcuna "protezione" del cittadino; che tale prova era del tutto mancata da parte dell' A.. Per la cassazione di tale sentenza, notificato il 5.6.2004, l' A. ha proposto ricorso il 20.9.2004 denunziando la violazione della Convenzione ratificata conL. n. 306 del 1962edell'art. 738 c.p.c. , per avere la Corte premesso un concetto formalistico di perdita della cittadinanza originaria e mancato di disporre, come avrebbe potuto e dovuto, gli accertamenti di fatto e le informazioni prospettate a sostegno della sua domanda di riconoscimento dello status di apolide. L'intimata Amministrazione dell'Interno non ha opposto difese.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure del ricorso, prive di alcun fondamento, debbano essere rigettate. La Corte perugina, rettamente richiamatol'art. 10 Cost. delineante il rinvio a legge ed ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, ha esattamente interpretato la norma di diritto internazionale l'art. 1 della Convenzione di New York 28.9.1954 sullo status degli apolidi), ratificata in Italia con legge dello Stato (L. 1 febbraio 1962 n. 306). Va invero premesso che la disposizione sub. art. 1, comma 1, definisce apolide (apatride) la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione (Aux fins de la presente Convention, le ferme "apatride" designe tate persone qùaucun Etat ne considere comme son ressortisant par application de sa legislation). E va anche rammentato che sono esclusi dalla sfera dei destinatali della Convenzione - alla stregua delle previsioni dello stesso art. 1, comma 2, che qui rilevano - i soggetti che beneficiano di protezione ed assistenza degli organismi dell'ONU (HCNUR) o che, comunque, siano destinatali, nello Stato di residenza, degli stessi diritti e doveri spettanti ai cittadini. Orbene, esattamente la Corte di merito ha tratto dalla lettura complessiva delle riportate previsioni la considerazione per la quale la condizione dell'apolide è quella di chi abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello Stato di residenza, al contempo non essendo munito nè di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza nè di protezione speciale da parte di organismi internazionali.

Ed altrettanto esattamente la Corte di Perugia ha sottolineato che, ai fini dell'accertamento in discorso, non occorre certo la prova dell'atto formale di privazione della cittadinanza originaria (o di rifiuto di quella dello Stato di residenza) ben potendo tale condizione desumersi da atti di rifiuto delle singole protezioni o prerogative spettanti al cittadino alla stregua del relativo ordinamento Ed è in tal senso significativo il fatto che del D.P.R. n. 573 del 1993, art. 17, contenente regolamento di esecuzione dellaL. 5 febbraio 1992, n. 91, (sulla cittadinanza), ed intitolato alla certificazione della condizione d'apolidia, non imponga affatto l'acquisizione da parte della Amministrazione di atti formali a carattere privativo, più generalmente imponendo la documentazione di fatti idonei a dimostrare lo stato di apolide. Sulla base delle esatte premesse in diritto, la Corte territoriale ha poi constatato che l' A.A. non aveva prodotto nè atti formali nè provvedimenti sintomatici della predetta privazione, ma aveva allegato la propria permanenza ventennale in Italia e un temporaneo riconoscimento dello status di rifugiato, sol adducendo un generico fumus persecutionis (semmai indicativo della volontà iraniana di perseguirlo e non già di estrometterlo). A siffatte logiche ed attente considerazioni, il ricorrente contrappone una inconsistente accusa di travisamento tra nozione di apolide e nozione di rifugiato ed una generica censura di omessa considerazione del rischio di persecuzione in Iran, concludendo con la inammissibile doglianza (priva di rilevanza per la assoluta esploratività dell'istanza e la non autosufficienza del motivo) della mancata assunzione di informazioni officiose da parte della Corte di merito. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2007