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Giurisprudenza italiana

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Trib. Roma Sez. I, Sent., 22/02/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai seguenti magistrati:

dott. Massimo Crescendi - Presidente -

d.ssa Anna Maria Pagliari - Giudice -

d.ssa Silvia Albano - Giudice rel. -

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76240 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2010, mandata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 novembre 2011 e vertente

Tra

Ah.Zo., nato (...), elettivamente domiciliato in Roma, via (...), presso lo studio dell'avv. Vi.De., che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione

- attore -

E

Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in Roma, via (...), presso l'Avvocatura dello stato

- convenuto contumace -

Nonché

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

Oggetto: riconoscimento dello status di apolide.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore esponeva di essere nato (...) da genitori cittadini della ex Jugoslavia e di essere sempre vissuto in Italia con la sua famiglia, che vi si era trasferita subito dopo la sua nascita, senza mai tornare nel paese di origine; che dopo la guerra che aveva portato alla dissoluzione dello stato della Jugoslavia ed alla nascita degli stati autonomi, tra i quali la Bosnia, era stato effettuato un censimento della popolazione per procedere alla formazione dei nuovi registri dei cittadini della popolazione cui l'odierno attore ed i suoi genitori non avevano potuto partecipare, trovandosi per l'appunto in Italia; che non aveva, pertanto, potuto acquisire la cittadinanza bosniaca.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

L'attore ha prodotto certificazione, rilasciata dall'autorità bosniaca, attestante che Zo.Ah., figlio di Ar., nato (...), non è iscritto nel registro delle cittadinanze della Bosnia Erzegovina.

L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun altra).

In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art. 10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.

Come è noto, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62 , alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N. Y. del 28/9/1954 ed all' art. 17 del D.P.R. 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 c.p.c. , nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario" (cfr. Cass. Sez. Un. 28873/08).

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita "diabolica"): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.

Il richiedente lo status di apolide, pertanto, non deve anche dimostrare "con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli Stati", altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo, non ha più legami con il paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza.

In sostanza, proprio in ragione delle tipologie di procedimenti concernenti l'accertamento di status personali per il riconoscimento di diritti civili e politici (come quello in oggetto), il regime probatorio richiesto non deve essere particolarmente gravoso ed oneroso, si da poter rendere più agevole ed accessibile lo strumento di tutela.

In tale contesto deve ritenersi che l'onere della prova di cui è onerato il richiedente debba poter essere circoscritto alla allegazione e conseguente prova della stabile residenza nel territorio dello stato cui si inoltra l'istanza e alle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto.

La vigente legislazione della Bosnia Erzegovina stabilisce che la cittadinanza può essere acquistata anche per origine dal bambino nato all'estero se i genitori sono cittadini della Bosnia Erzegovina al momento della nascita del bambino nonostante il luogo della nascita (cfr. l' art. 6 l. 4/1997).

L'attore è nato (...), prima della costituzione dello stato indipendente, si è trasferito in Italia con la sua famiglia subito dopo la sua nascita e lui ed i suoi genitori erano fuori dal territorio della Bosnia Erzegovina al momento della costituzione dello stato e del censimento della popolazione per l'attribuzione della cittadinanza del nuovo stato.

Inoltre, risulta che l'attore è stabilmente residente nel territorio italiano, ove sono nati anche i suoi figli.

Nel contesto descritto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide ai sensi della convenzione di N. Y. del 1954, in quanto:

non è cittadino italiano ed è privo dei requisiti per acquistare la cittadinanza;

il paese di nascita suo e dei genitori non esiste più a seguito delle note vicende politiche che hanno comportato la dissoluzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia e la successiva costituzione di autonomi stati indipendenti;

non risulta essere cittadino di altro paese con il quale ha avuto un collegamento in vista di una possibile cittadinanza alternativa.

Nella fattispecie può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova della condizione di apolide.

Avuto riguardo alla materia trattata, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara che Ah.Zo., nato (...), deve considerarsi apolide;

ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.