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Giurisprudenza italiana

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Trib. Roma Sez. I, Sent., 20/01/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Massimo Crescenzi - Presidente

dott.ssa Donatella Galterio - Giudice

dott.ssa Monica Velletti - Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, con l'intervento in causa ex lege del P.M., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 15514 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 posta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2014 e vertente

TRA

H.V., nata a R. il (...), elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n.128, presso lo studio dell'Avv. Antonino Ranieri, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

attore

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12

convenuto

E

PUBBLICO MINISTERO

intervenuto

OGGETTO: riconoscimento status di apolide.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con citazione notificata il 20 febbraio 2013 H.V. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Ministero dell'Interno affinchè venga riconosciuto il suo status di apolide ai sensi dellaL. n. 306 del 1962di ratifica della Convenzione di New York del 28.9.1954.

A tal fine ha esposto di essere nata in Italia, da genitori cittadini della ex Repubblica Federativa di Jugoslavia e di aver sempre vissuto in Roma, dove tuttora risiede con la sua famiglia; di non aver mai acquistato la cittadinanza jugoslava né bosniaca né altra cittadinanza.

Acquisita la documentazione prodotta da parte attrice, la causa all'udienza del 30 ottobre 2014, è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni in epigrafe indicate, senza concessione di termini di legge exart. 190 c.p.c.stante la rinucia espressa della parte costituita.

Affermata preliminarmente la giurisdizione del giudice adito in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica della quale parte attrice chiede l'accertamento (Cass., SSUU, n. 907/1999 e Cass., n. 8423/2004), il Tribunale osserva - conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui Cass., n. 28873/2008 - che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art.17delD.P.R. n. 572 del 1993non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, "Il Ministero dell'Interno può certificare la condizione diapolidia, su istanza dell'interessato ... ") e che laL. n. 91 del 1992sulla cittadinanza, del quale il citato DPR è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'Interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide, comunque nel caso concreto espletato con esito negativo.

Ciò premesso, nel merito, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con riconoscimento in favore della parte attrice dello status di apolide.

E' apolide la persona che nessuno Stato in base al proprio ordinamento giuridico riconosce come suo cittadino, in forza del rinvio delineatodall'art. 10 della Costituzioneai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare all'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia conL. n. 306 del 1962; in altri termini, la condizione dell'apolide è quella di chi abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello Stato di residenza, non essendo munito di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte degli organismi intemazionali.

Nel caso di specie, l'attrice, nata a R. il (...), da genitori cittadini della ex federazione Jugoslava ha sempre vissuto in Italia.

In base a questi dati, dunque, H.V. possedeva, per nascita, la cittadinanza della Federazione socialista Jugoslava.L'art.249 della Costituzione della ex Jugoslavja prevedeva infatti il principio della doppia cittadinanza, quella nazionale e quella delle sei Repubbliche federate: ogni cittadino di una di queste - cittadinanza quest'ultima che non aveva rilievo sul piano internazionale - era altresì cittadino della Federazione. La legge sulla cittadinanza del 24 dicembre 1976 sanciva la prevalenza dello jus sanguinis quale criterio di acquisto della cittadinanza (cui si accompagnavano altri criteri).

Dal 1992 la Federazione iugoslava è dunque venuta meno - unitamente alla sua cittadinanza - in concomitanza con la nascita dei nuovi Stati indipendenti, Slovenia, Croazia, Macedonia, Serbia, e, per quanto qui interessa, B.E..

Quest'ultima Repubblica, aveva approvato una prima legge sulla cittadinanza (6 ottobre 1992) che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per nascita in favore di coloro che avessero almeno uno dei genitori cittadino (in questo caso, se la nascita fosse avvenuta all'estero, a condizione che il nuovo nato si registrasse prima del compimento dell'età di 23 anni, ovvero se avesse comunque a lungo risieduto nella Repubblica per motivi di studio o se, infine, fosse risultato altrimenti apolide). La norma prevedeva, poi, l'attribuzione della cittadinanza agli ex cittadini della Federazione socialista Jugoslava che al 6 aprile 1992 fossero residenti nel territorio della Repubblica. La successiva Costituzione dello Stato, introdotta come annesso al Trattato di Dayton (Parigi, 14.12.1995), prevede infine (art.1 par.7 c) il diritto di cittadinanza di tutti coloro che fossero cittadini della B.E. immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione (riservando invece all'Assemblea parlamentare la valutazione in ordine ai naturalizzati dopo il 6 aprile 1992). In seguito è stata approvata una nuova legge sulla cittadinanza, abrogativa della precedente (v. art.42) e pubblicata il 1 gennaio 1998 (www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5174.html), che regola l'acquisto della cittadinanza per nascita con riferimento alle persone nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione e conferma la cittadinanza di coloro che la possedevano "immediatamente prima dell'entrata in vigore della Costituzione" ed al 6 aprile 1992 (con eccezione per i naturalizzati tra il 6 aprile 1992 e l'entrata in vigore della Costituzione, per cui è stabilita una particolare procedura di accertamento). Dispone l'art.38, par.3 che agli ex cittadini della estinta Repubblica Federale socialista di Jugoslavia che, dal 6 aprile 1992 all'entrata in vigore della nuova legge, hanno avuto residenza in una "Entity" della Repubblica, e la mantengono per due anni dopo l'entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere ed ottenere la cittadinanza, ad un tempo, della "Entity" e della B.E.. Possono, inoltre, ottenerla, gli ex cittadini della SFRY che tra l'entrata in vigore della legge ed il 31 dicembre 1998 prendono residenza permanente in una "Entity" e la mantengono per tre anni continuativi, facendone richiesta entro un anno dalla scadenza del detto triennio (par.4).

L'attrice avendo perduto (come i suoi genitori) la cittadinanza della Federazione socialista Jugoslava, non avrebbe titolo a rivendicare la cittadinanza "per nascita" della Repubblica di B.E., non risultando che alcuno dei genitori fosse residente in quel territorio al 6 aprile 1992 ed oltre.

H.V. non ha stabilito alcun rapporto con la B.E., in cui non ha mai vissuto. Ebbene, risulta dimostrato che nessuno degli Stati con i quali esiste un criterio di collegamento con la persona dell'attrice la riconosca, secondo il proprio ordinamento, come suo cittadino: non lo Stato italiano, dove la medesimo ha sempre vissuto, non la Jugoslavia, non più esistente quale Stato, non la B.E., del quale lei stessa non risulta cittadina.

Peraltro i genitori dell'attrice, cittadini jugoslavi, hanno perduto la cittadinanza jugoslava a seguito della dissoluzione di tale Stato, ma non risulta che abbiano acquisito la cittadinanza della B.E..

Parte attrice ha inoltre prodotto certificato, debitamente tradotto, rilasciato dalla Federazione di B. ed E. in data 5.9.2012 dal quale risulta che l'attrice non è iscritta nel registro dei cittadini della città di Mostar nel periodo che va dal 1990 alla data di rilascio dle certificato.

Per il riconoscimento della condizione diapolidia, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003 - Gjorgjeevic c/ Ministero dell'Interno) "è sufficiente (...) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente". Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa con riferimento a qualunque Stato ed essendo altresì definita "diabolica" una prova in tal senso, si può ritenere soddisfatto il parametro della sufficienza indiziaria, ai fine del riconoscimento dello status di apolide, qualora sia fornita una prova indiziaria che si limiti ad escludere l'acquisto della cittadinanza avuto riguardo agli Stati con i quali il richiedente lo status di apolide abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento.

Alla luce delle considerazioni esposte, quindi, l'attrice non ha acquistato, né può acquistare la cittadinanza bosniaca, non ha la cittadinanza italiana Stato di nascita e di residenza abituale. In conclusione, la domanda può essere accolta, con riconoscimento all'attrice dello status di apolide, per non essere questi riconosciuto da alcuno Stato (Stato di nascita ovvero con il quale ha intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento) come cittadina alla stregua della sua legislazione.

Le spese di lite in considerazioend ella contumacia del Ministero convenuto devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

riconosce ad H.V., nata a R. il (...), lo status di apolide, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 28.9.54, ratificata in Italia conL. n. 306 del 1962;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status di apolide della persona indicata;

dichiara compensate le sepse di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 28 novemebre 2014.

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2015.