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Giurisprudenza italiana

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Trib. Firenze Sez. I, Sent., 17/09/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. dott. Giuseppina Guttadauro - Presidente Rel.

Dott. Daniela Lococo - Giudice

dott. Alfonso Florio - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6236\2013promossa da:

J.D..

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

CONVENUTO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore chiede all'intestato Tribunale il riconoscimento dello status di apolide .

A fondamento della domanda rileva : di essere nato il 14.5.55 a Belgrado, all'epoca nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, ma domiciliato ininterrottamente dal primi anni '70 in Italia, prima a Firenze e poi a Camaiore (ove ha instaurato una convivenza more uxorio da cui nascevano 3 figli) ; di essere stato censito e iscritto all'anagrafe di Camaiore e regolarmente soggiornante; di avere attivato 2 volte (nel 2003) la procedura amministrativa exart.17D.P.R. n. 572 del 1993per il riconoscimento dello status di apolide dal Ministero Interni cui il Ministero aveva opposto diniego per 'insufficienza documentale' .

Resiste alla domanda il Ministero dell'Interno che, costituitosi solo successivamente allo svolgimento dell'udienza di trattazione ex art.183 c.p.c. (ove ne era stata dichiarata la sua contumacia poi revocata) ha eccepito preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, sostiene l'infondatezza della domanda perché l'attore non avrebbe dimostrato di aver fatto alcunché per ottenere la cittadinanza serba, non essendo sufficiente la mancata iscrizione nei registri anagrafici serbi ma essendo necessaria invece una specifica richiesta di ottenimento della cittadinanza .

All'udienza di precisazione delle conclusioni il ministero convenuto non è comparso e l'attore ha concluso per l'accoglimento della domanda, con rigetto delle eccezioni avversarie .

L'eccezione d'incompetenza del sopra intestato Tribunale a favore del Tribunale di Roma, per quanto si tratti di competenza inderogabile rientrante nel novero delle previsioni di cuiall'art. 28 c.p.c., non è stata tempestivamente sollevata né dal Ministero degli Interni con la comparsa di costituzione in giudizio, nè d'ufficio dal giudice istruttore procedente, entro la prima udienza di trattazione della causa, ai sensidell'art. 38 c.p.c.talché detta competenza si è ormai radicata avanti al Tribunale di Firenze, senza che la questione possa essere ulteriormente esaminata dal Collegio.

L'art. 38 c.p.c., del resto, nel testo introdotto dall'art.4dellaL. n. 353 del 1990che, nell'ottica di economia processuale, succede temporalmente all'art.9delR.D. n. 1611 del 1933citato che consentiva di sollevare l'eccezione in ogni stato e grado del processo anche d'ufficio e ne realizza, pertanto l'abrogazione implicita.

Quanto ai presupposti per il riconoscimento dello stato di apolide detti si ricavano dalla Convenzione di New York del 28.9.54. ratificata in Italia conL. n. 306 del 1962, in forza del rinvio delineatodall'art. 10 della Costituzioneai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, la quale all'art. 1 qualifica la condizione dell'apolide come colui che non è considerato come cittadino da nessuno Stato, ai sensi della legge nazionale

Le S.U della Cassazione hanno poi individuato, sulla base della definizione convenzionale la nozione per cui ' è apolide colui che si trova in paese di cui non è cittadino provenendo da altro paese dal quale ha perso formalmente o sostanzialmente la cittadinanza' con ciò sottolineando come il giudice debba verificare, quando viene chiesto di accertare tale status, anche se vi fossero le condizioni formali di possesso della cittadinanza nel paese di provenienza ( o quello con cui ha avuto un legame giuridicamente rilevante) se sussistono quelle sostanziali , da accertare alla stregua delle norme applicabili in quegli stato di cui è accertato esservi stato un collegamento effettivo .

Vale a dire, per ciò che qui interessa, che potrebbe essere irrilevante che il richiedente status abbia o meno messo in atto tutte le pratiche amministrative necessarie per ottenere la cittadinanza dello stato di nascita o di cui sono cittadini i suoi genitori o con cui ha avuto un collegamento rilevante che, secondo le leggi di quello stato, lo renderebbe cittadino, laddove è verosimile ritenere che tale acquisizione gli verrebbe comunque impedita sotto il profilo sostanziale .

Va inoltre rilevato, sotto il profilo dell'onere della prova, che neppure si può pretendere dall'interessato la prova 'diabolica' che nessuno Stato (in questo caso i tutti quelli derivanti dalla federazione socialista jugoslava) lo considera suo cittadino o pretendere che egli attenda all'infinito (considerata la prassi sostanziale di vari stati di lasciare le pratiche inevase in una sorta di sostanziale silenzio-Tribunale rigetto ) la risposta di ciascuno di tali Stati e che, pertanto, ciò che da lui si pretende è di dare una prova quantomeno indiziaria della sua mancanza di cittadinanza dallo Stato di provenienza suo o dei suoi genitori.

Tanto premesso, nel merito della domanda si rileva che l'attore, per circostanza non contestata, è nato a Belgrado che all'epoca faceva parte della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, e oggi , dal 2006, appartiene alla Repubblica di Serbia , non riferisce invece la nazionalità e la nascita dei suoi genitori .

L'art. 249 della Costituzione della Repubblica socialista prevedeva la doppia cittadinanza con prevalenza del principio dello ius sanguinis quella della Federazione e quella di una delle sei repubbliche federate ( che non aveva rilievo internazionale) . Nella Successiva Repubblica Federale di Jugoslavia, sorta nel 1992 - che limitava la sua sovranità a alla Serbia incluso il Kossovo e Montenegro- veniva normalmente riconosciuta la cittadinanza alle persone già cittadini della federazione socialista che dei residenti fuori confine. Nel 1996 è nata la Repubblica di Serbia e Montenegro e, dal 2006, si è completata la disgregazione della federazione socialista in concomitanza con la nascita degli stati indipendenti di Bosnia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Serbia e Montenegro (ancora Belgrado e neppure vari stati UE riconoscono l'autonomia del Kossovo) .

SI tratta oggi di capire se l'attore ha o meno titolo per rivendicare la cittadinanza in alcuno degli stati della ex repubblica federale socialista, in particolare la Repubblica di Serbia che oggi comprende il territorio in cui è nato .

Le costituzioni e le leggi sulla cittadinanza di tali Stati distinguono, di regola, tra in nati prima e dopo la loro entrata in vigore consentendo di norma per i primi l'acquisto per nascita subordinatamente alla condizione di avere avuto almeno un genitore cittadino .

In particolare la legge La legge serba sulla nazionalità, approvata dal parlamento serbo nel 2004 si ispira alla legge del ritorno israeliana: l'articolo 23, comma 1 afferma che qualunque straniero di discendenza serba ha i requisiti per la cittadinanza serba.

Ne consegue che persone come l'attore avrebbero diritto ad ottenere la cittadinanza serba (o montenegrina essendo peraltro consentita in questo caso la doppia cittadinanza) laddove dimostrino la nazionalità serba degli ascendenti ovvero di non avere mai perso la propria.

Nel caso di specie tuttavia l'attore rileva di non aver potuto ottenere dalle autorità consolari la documentazione relativa al suo atto di nascita o alla mancanza di cittadinanza serba e\o montenegrina ma solo l'attestazione ( con nota 28.8.2008) dell'Ambasciata della Repubblica di Serbia di non essere inserito nelle evidenze anagrafiche della Repubblica suddetta, il che di per sé renderebbe di fatto impossibile l'acquisto della cittadinanza serba.

In particolare ha prodotto il testo di 4 raccomandate inviate nel 2003 e nel 2006 all'Ambasciata di Jugoslavia ( per 2 sole all.7 e 9 c'è però la prova di spedizione ) per ottenere la documentazione anagrafica sulla propria identità e nascita . Unica risposta pervenuta quella della Ambasciata di Serbia ( stessa sede via Monte Parioli 20 Roma di quella della ex Jugoslavia) la cui sezione consolare attesta che egli non è inserito nelle evidenze anagrafiche della Repubblica di Serbia .

Non vi è chi non veda come l'assenza delle sue generalità nelle evidenze anagrafiche serbe, verosimilmente ricollegabile agli eventi bellici, non consentirebbero allo J. né di produrre l'atto di nascita 'tradotto e legalizzato' preteso dal Ministero dell'Interno per il riconoscimentodell'apolidia in via amministrativa ( vedi doc. 12) né di dimostrare allo Stato serbo dove è nato né se i suoi ascendenti erano cittadini della ex Jugoslavia si da ottenere sicuramente la cittadinanza serba, ciò a prescindere dal fatto che l'abbia o meno formalmente chiesta ottenendone un formale rigetto dalle autorità statali serbe.

Appare perciò evidente che l'attore, sostanzialmente, non ha titolo per ottenere tale cittadinanza, e che di fatto tale status non gli viene riconosciuto dalla Serbia . Inoltre non potendosi pretendere che egli fornisca una prova negativa con riferimento ad ogni stato proveniente dalla disgregazione della ex Jugoslavia, si deve ritenere, quindi, privo di qualunque cittadinanza e come tale suscettibile di essere dichiarato apolide .

Le spese , tenuto conto dell'oggetto del giudizio, possono rimanere integralmente compensate inter partes .

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiaral'apolidiadi J.D. , in atti generalizzato,

spese interamente compensate

Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2014.

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2014.