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Giurisprudenza italiana

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Trib. Roma Sez. I, Sent., 24/10/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Massimo Crescenzi - Presidente

dott.ssa Donatella Galterio - Giudice

dott.ssa Damiana Colla - Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, con l'intervento in causa ex lege del P.M., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 18084 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 posta in decisione all'udienza del 17 settembre 2013 e vertente

TRA

O.C.Y. nata a V.C. (C.) il (...), elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino, n. 46, presso lo studio dell'Avv. A. Manasse, rappresentata e difesa dall'Avv. S. Sassano per procura a margine dell'atto di citazione

Attrice

E

MINISTERO DELL'INTERNO.

Convenuto contumace

E

PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: riconoscimento status di apolide.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con citazione ritualmente e tempestivamente notificata l'odierna attrice ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il Ministero dell'interno affinchè venga riconosciuto il suo status di apolide ai sensi dellaL. n. 306 del 1962di ratifica della Convenzione di New York del 28.9.1954.

A tal fine ha esposto di essere nata a Cuba il 13.4.1978, di avervi sempre vissuto, di trovarsi in Italia dal gennaio 2010, di esservi entrata con visto turistico e di essersi sempre trattenuta sul territorio nazionale da tale data (anche svolgendo per alcuni periodi regolare attività lavorativa), senza aver più fatto ritorno nel proprio paese di origine, e di avere pertanto acquisito, secondo la legislazione vigente nel proprio paese, lo status di "migrante" (comportante la perdita del diritto di residenza a Cuba, dei beni immobili e di qualsiasi forma di reddito), equiparabile ad una revoca tacita della cittadinanza, non essendo più riconosciuta da alcuno stato quale propria cittadina.

L'Amministrazione convenuta non si è costituita nonostante la tempestività e la ritualità della notifica dell'atto introduttivo ed è stata pertanto dichiarata contumace all'udienza del 17.9.2013.

Acquisita la documentazione prodotta dall'attrice, la causa è stata rimessa al collegio, senza ulteriore istruttoria e con rinuncia del procuratore ai termini per scritti conclusivi, sulle conclusioni in epigrafe indicate.

Affermata preliminarmente la giurisdizione del giudice adito in ragione della natura di diritto soggettivo della situazione giuridica della quale l'attore chiede l'accertamento (Cass., SSUU, n. 907/1999 e Cass., n. 8423/2004), il Tribunale osserva - conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, tra cui Cass., n. 28873/2008 - che la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art.17delD.P.R. n. 572 del 1993non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, "Il Ministero dell'interno può certificare la condizione diapolidia, su istanza dell'interessato e che laL. n. 91 del 1992sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide.

Nella specie risulta comunque dalla documentazione allegata dall'attrice che la stessa ha espletato con esito negativo, preliminarmente all'introduzione del giudizio, anche la predetta procedura amministrativa.

Ciò premesso, nel mento, la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta con riconoscimento in favore dell'attrice dello status di apolide.

E' apolide la persona che nessuno stato in base al proprio ordinamento giuridico riconosce come suo cittadino, in forza del rinvio delineatodall'art. 10 della Costituzioneai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare all'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia conL. n. 306 del 1962; in altri termini, la condizione dell'apolide è quella di chi abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello stato di residenza, non essendo munito né di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte degli organismi internazionali.

Nel caso di specie, l'attrice, nata a Cuba il 13.4.1978, come da copia di passaporto cubano prodotto in atti (e come del resto evincibile dall'allegata dichiarazione dell'Ambasciata cubana in Italia del 15.3.2011), a seguito del prolungato allontanamento dal suo paese di origine (asseritamente sin dal 2010, da quando è entrata in Italia con visto turistico) ha acquisito, come risultante dalla menzionata dichiarazione del 15.3.2011 e secondo la legislazione cubana, lo status di "emigrante" a causa della sua permanenza all'estero per un periodo superiore agli undici mesi, consistente nella perdita del diritto di residenza a Cuba, di ogni suo bene immobile, oltre che di qualsiasi fonte di reddito ivi posseduta.

Ebbene, siffatta condizione di "emigrante", con le conseguenze che la legge cubana ad essa riconduce, può essere assimilata ad una revoca tacita della cittadinanza cubana, situazione equiparabile ad una vera e propria revoca della detta cittadinanza da parte dello stato di origine, evincendosi dalla predetta dichiarazione la sostanziale cessazione del rapporto di reciproci diritti e doveri fra cittadino e stato di appartenenza.

Alla definizione dello status di apolide contenuta nell'art.1dellaL. n. 306 del 1962deve, infatti, ricondursi non solo chi non è considerato cittadino dal proprio stato di origine, ma anche chi non è parificato, dal proprio stato di origine, ai cittadini di questo quanto ai diritti e doveri connessi al possesso della cittadinanza.

In altri termini, deve essere ritenuto privo della cittadinanza cubana anche colui che, pur non essendo destinatario di un formale provvedimento in tal senso, viene a trovarsi sfornito, per effetto della sua assenza da Cuba per un periodo di oltre undici mesi, della tipica protezione spettante al cittadino da parte del suo stato di origine e non può più fruire dell'intero apparato di diritti, servizi ed assistenza che sono generalmente riconosciuti da quello stato ai suoi cittadini.

Il cittadino cubano che si trattiene all'estero per il periodo previsto dalla legislazione cubana viene dunque a trovarsi in una condizione giuridica incompatibile - in quanto incidente sul diritto di risiedere liberamente nel territorio del proprio stato, su quello di esercitare i diritti connessi tra cui quello di voto nonché sul diritto di proprietà - con la tipica protezione spettante al cittadino.

In tal senso si è espresso il condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, a partire dalla pronuncia delle SSUU della Suprema Corte n. 2035/1967 e sino alle più recenti statuizioni dei giudici di merito.

Nel caso di specie, le caratteristiche dello status di "emigrante" evincibili dalla dichiarazione del 15.3.2011 (decadenza dal diritto di residenza stabile a Cuba, confisca dei beni immobili e perdita di qualsiasi altra forma di reddito) sono sufficienti a ritenere tacitamente revocata all'attrice la cittadinanza cubana, sebbene alla stessa lo stato di nascita continui formalmente a rinnovare il passaporto, circostanza di per sé irrilevante a fronte delle menzionate privazioni di fondamentali diritti civili e politici che le consentiranno di rientrare a Cuba solo quale visitatore.

Alla luce delle considerazioni esposte, quindi, la domanda attrice di riconoscimento dello status di apolide deve essere accolta.

Le spese di lite devono essere ritenute irripetibili nei confronti dell'amministrazione resistente contumace in ragione della particolare natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione prima civile, sulla controversia di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) riconosce a O.C.Y., nata a V.C. (C.) il (...), lo status di apolide, ai sensi e per gli effetti della Convenzione di New York del 28.9.54, ratificata in Italia conL. n. 306 del 1962;

2) spese processuali irripetibili.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013.