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Legislazione italiana

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D.L. 21/06/2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.

Art. 33 Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. In vigore dal 21 agosto 2013

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.

2. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data (comma così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98)

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici (comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98).