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Legislazione italiana

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Circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994 Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana.

Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l’allegazione di ulteriori documenti di cui all’art. 1, comma 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.362

 

Si trasmette per gli adempimenti di competenza di cui agli artt.1 e 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 il D.M 22 novembre 1994 di cui all0oggetto. Con l’occasione, nel richiamare il contenuto della circolare n. 229 del 19 novembre 1994 di questa Direzione Generale, si ravvisa l’opportunità di fornire le seguenti ulteriori indicazioni. L’art. 1 del D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994 pubblicato sulla G.U. 13 giugno 1994, n. 136 S.O. dispone che le istanze dirette a conseguire la cittadinanza italiana debbano essere presentate al Prefetto della Provincia nell’ambito del cui territorio risiede e che nella medesima debbano essere indicati i presupposti in base ai quali egli ritenga di avere titolo all’acquisto della cittadinanza.

Sembra, pertanto, opportuno, allo scopo di facilitare l’utente e accelerare la procedura, che la domanda venga redatta sulla base degli allegati moduli. Si rammenta che l’istanza dovrà essere sottoscritta con firma debitamente autenticata e redatta su carta legale o resa tale mediante apposizione di marca da bollo dell’importo previsto dalle vigenti tariffe.

Considerata altresì la previsione di cui all’art. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 362/94, copia dell’istanza va trasmessa immediatamente dall’Autorità ricevente a questo ufficio al fine di poter avviare i preliminari adempimenti propedeutici all’espletamento della rituale istruttoria centrale. Per ciò che riguarda la documentazione da allegare a corredo dell’istanza di concessione o conferimento della cittadinanza italiana, si precisa che per quella prodotta dal coniuge straniero o apolide di cittadino dovranno essere esibiti i seguenti atti (alcuni espressamente indicati dall’art. 1, comma3, del D.P.R. n. 362, altri necessari a dimostrare che il richiedente si trova nelle condizioni previste dall’art.5 della legge n. 91/92, secondo quanto dispone l’art. 4 del D.P.R. 572/93 nella parte tuttora vigente):

1. atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante;

2. certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali;

3. certificato storico di residenza (in bollo);

4. estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio);

5. certificato di cittadinanza italiana del coniuge (in bollo);

6. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo);

7. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura competente per il territorio in relazione alla località di residenza del richiedente (con marche giudiziarie);

8. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio in relazione alla località di residenza dell’istante (con marche giudiziarie);

9. copia autenticata del permesso di soggiorno (in bollo);

10. copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato che lo ha rilasciato;

11. certificato di stato di famiglia (in bollo). Analogamente, per quanto concerne le domande ex art. 9, si specifica che dovranno essere seguiti gli stessi criteri per individuare la documentazione necessaria.

Ciò posto le domande in parola dovranno essere corredate di seguenti documenti:

1. atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante;

2. certificato storico di residenza (triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale a seconda dei casi) (in bollo);

3. certificato di stato di famiglia (in bollo);

4. certificato penale del paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali;

5. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo);

6. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della repubblica presso la pretura competente per territorio in relazione alla località di residenza del richiedente (con marche giudiziarie);

7. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza dell’istante (con marche giudiziarie);

8. copia autenticata del permesso di soggiorno (in bollo); Tale documentazione dovrà essere ovviamente integrata con i certificati indicati dal D.M 22 novembre 1994. Detti documenti sono:

9. copia autenticata del modello 740 o 101 ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte dirette circa la dichiarazione dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. Riguardo all’autenticazione si fa presente che stanti i principi statuiti dall’art. 4 della legge n. 15/68 la copia del modello stesso;

10. dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomaticoconsolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, come dall’unito modello;

11. certificato di svincolo limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non di perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera. Relativamente al certificato di svincolo si precisa altresì che dovrà essere esibito dall’interessato non all’atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza, ma solo dopo il formale invito da parte di questo Ministero, che, peraltro, procederà in tal senso successivamente all’acquisizione del pare favorevole del Consiglio di Stato;

1. copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare dello stato che lo ha rilasciato;

2. dichiarazione autorizzatoria per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tute le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatiche italiane presso lo Stato di appartenenza (come dall’unito modello).

Si soggiunge che qualora la domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana sia proposta invocando l’applicazione delle più favorevoli disposizioni di cui alle lettere a), b), e) del comma 1, dell’art.9 della legge n. 91/92, la stessa dovrà essere corredata della documentazione idonea ad attestare la sussistenza del titolo alla eventuale concessione.

Detti documenti sono:

1. il certificato di cittadinanza italiana per nascita di uno dei genitori o dei nonni paterni o materni (per l’istante che invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. a);

2. copia autenticata del provvedimento di adozione emanato dall’Autorità giudiziaria italiana ovvero copia autenticata della sentenza che dichiara efficace in Italia la relativa pronuncia del giudice straniero (per l’istante che invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. b);

3. copia autenticata del provvedimento ricognitivo dello stato di apolodia pronunciato dall’Autorità giudiziaria italiana ovvero copia del provvedimento ministeriale dichiarativo dell’apolodia (per l’istante che invoca l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett.e));

4. certificato attestante la qualifica di rifugiato politico rilasciato dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 15 maggio 1990, n.136 (per l’istante che invoca l’applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett.e) e 16, comma 2, della legge).

Per i figli o i nipoti di soggetti i quali, cittadini italiani per nascita, persero la cittadinanza in conseguenza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, in quanto pertinenti ai territori ceduti dall’Italia alla Jugoslavia, occorrerà attenersi, ove invochino l’applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. a) della legge n.91/92, alle istruzioni impartite da questo Ministero con Circolare n. k.60.1. del 28 settembre 1993, per quanto concerne sia l’istruttoria delle relative domande che l’allegazione degli ulteriori documenti da fornire a corredo delle stesse.

Si soggiunge che qualora nell’ordinamento dello Stato di appartenenza o di quelli esteri di residenza non fosse completato il rilascio di certificazione penale, dovrà essere esibita certificazione rilasciata dalla competente Autorità consolare, accreditata in Italia attestante la mancata previsione di certificati penali nell’ordinamento dello Stato.

In tal caso, ove la domanda non sia stata compilata secondo le indicazioni dell’allegato modulo, dovrà essere unita una dichiarazione, sottoscritta con firma debitamente autenticata, con la quale l’interessato attesti di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel Paese di nascita e in quelli esteri in cui risulta aver risieduto.

Si sottolinea che – stante il disposto di cui agli artt.1 e 2 del D.P.R. n. 362/94 e considerata la previsione contenuta nel’art.18 della legge 7 agosto 1990, n.241 secondo cui ……le Amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini e pubbliche amministrazioni….omissis –è da escludersi che possano essere esibite, in luogo della prescritta documentazione, le dichiarazioni contemplate dalla legge 4 gennaio 1968 n.15.

Si precisa che possono essere esonerati dall’esibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato penale) gli stranieri che siano stati riconosciuti rifugiati politici del Governo Italiano. Si fa presente che i documenti in originale o in fotocopia autenticata redatti in lingua straniera (fatto salvo quanto precisato per la copia del passaporto) dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente Autorità diplomatica o consolare da un traduttore ufficiale. In particolare per traduzione ufficiale in lingua italiana è da intendersi:

a. quella redatta dall’Autorità consolare dello Stato estero rilasciante il certificato accreditata presso il Governo italiano;

b. quella redatta dall’Autorità consolare italiana accreditata presso lo Stato estero che ha rilasciato il certificato;

c. quella redatta da un perito traduttore, che non può essere mai l’interessato così come chiarito dalla Corte dei Conti, ed asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

La documentazione dovrà essere tutta in regola con l’imposta di bollo disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, nonché con le norme sulla legalizzazione di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 (G.U. 27 gennaio 1968, n.23 S.O.), modificata ed integrata con Legge 11 maggio 1971, n. 390. Al riguardo, nell’osservare che i contenuti dell’istituto della legalizzazione risultano delineati dall’art. 15 della Legge n. 15/68, si rammenta che il successivo art. 17 della stessa legge stabilisce al comma 2 che: Le firme sugli atti e documenti formati all’estero e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, accreditate presso lo Stato rilasciante l’atto o il documento. Si, ricorda altresì, che il 4° comma del citato art.17 della legge in argomento dispone che le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dalle Prefetture. A tal proposito si rammenta che, in base a convenzioni multilaterali o bilaterali vigenti sono esenti dalla legalizzazione gli atti ed i documenti rilasciati dai seguenti Paesi: Svizzera, Turchia, Finlandia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria e tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea. Si soggiunge che i documenti stranieri provenienti da taluni Paesi sono invece sottoposti anziché alla legalizzazione, alla formalità della "apostille" consistente in un’apposita timbratura quadrata attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante (v. Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961). Tra gli Stati interessati si segnalano: Argentina Botswana, Cipro, Giappone, Israele, Malta, Zimbabwe, Stati Uniti d’America, Suriname. Si ricorda che ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (G.U. 8 giugno 1989, n.132) con il quale è stato approvato il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, "le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio" (tra queste ultime è da comprendersi anche il certificato di cittadinanza italiana). Analoga validità trimestrale appare opportuno attribuire alla certificazione penale italiana. Così come già rappresentato dalla circolare n.229 del 19 novembre 1994, già citata, le generalità riportate nei documenti tanto italiani quanto stranieri forniti a corredo delle istanze dovranno essere esattamente coincidenti in tutti detti atti. Peraltro, occorre osservare che per lo straniero le generalità da assumere nell’ordinamento italiano sono, ai sensi dell’art.17 delle disposizioni sulla legge in generale, quelle tratte dall’ordinamento dello Stato di appartenenza, di talché egli deve essere individuato nella certificazione italiana secondo le generalità regolari e complete risultanti dalla documentazione ufficiale straniera da lui esibita (atto di nascita, passaporto e certificato penale). Le discordanze eventualmente riscontrate nella documentazione straniera sopraindicata potranno essere sanate con la produzione di una apposita attestazione con la quale la competente Autorità consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le difformi generalità si riferiscono tute alla stessa persona fisica dell’istante, indicando altresì quali debbono essere considerate quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze rilevati in atti. Si precisa, peraltro, che la rimanente certificazione rilasciata dalla competente Autorità italiana dovrà riportare, sul conto dello straniero richiedente la cittadinanza, le medesime generalità indicate come esatte dall’attestazione consolare di cui si è sopra fatto cenno.

Omissis

Allegato 1

Il Ministro dell’Interno

Omissis

Decreta

L’istanza per la concessione della cittadinanza italiana di cui all’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n.91 deve essere corredata dalla seguente ulteriore documentazione: 1. copia autenticata del modello 740 0 101 ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda; 2. dichiarazione di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico – consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine; 3. certificato di svincolo limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera; 4. copia autenticata del passaporto munito di traduzione ufficiale in lingua italiana; 5. dichiarazione autorizzata per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatiche italiane accreditate presso lo Stato di appartenenza.

Dato a Roma, lì 22 novembre 1994